IL PROMITTENTE ACQUIRENTE NON PUO’ PRETENDERE CHE LA SERVITU’ RISULTI DA TITOLO: CASSAZIONE CIVILE N. 21769/2026
EQUIPOLLENZA, A FINI DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA COMPRAVENDITA, TRA MODI DI COSTITUZIONE DELLA SERVITU'
La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21769 del 25 giugno 2026, riafferma un principio di particolare rilievo pratico nel contenzioso immobiliare: la servitù costituita per destinazione del buon padre di famiglia, ANCHE SE NON RISULTA DA TITOLO, ANCHE SE NON RISULTA PER ISCRITTO, ED ANCHE SE L’ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO HA GIA’ ALIENATO IL FONDO SERVENTE, SENZA INDICAZIONE DELLA ESISTENZA DELLA SERVITU’, è equipollente alla servitù costituita per titolo, senza che tra i due modi di costituzione possa essere introdotta alcuna graduatoria. Ne consegue che, quando il rapporto di servizio tra due fondi risulti già oggettivamente configurato attraverso opere visibili e permanenti, il promittente acquirente dell’immobile dominante, non può pretendere la consegna di un autonomo e diverso titolo scritto e trascritto di costituzione della servitù.


