IL CONTRATTO PRELIMINARE PUO’ ESSERE DICHIARATO NULLO PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO

Contrattualistica e Compravendita Immobiliare

la nullità per violazione dell'art. 2744 c.c. può essere rilevata in ogni stato e grado

Con la sentenza n. 15654 pubblicata in data odierna, 12/6/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso di contratto preliminare di compravendita immobiliare,  dissimulante il patto commissorio, vietato ai sensi dell’art. 2744 c.c.

La Corte ha affermato che la nullità contrattuale per violazione dell’art. 2744 codice civile (divieto del patto commissorio) colpisce anche il mero contratto preliminare. Tale nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, può infatti viziare qualsiasi tipo di convenzione contrattuale, di qualunque contenuto, che venga stipulata per conseguire il concreto e sostanziale risultato, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

Se il contratto preliminare ha la funzione di garantire la restituzione, entro un certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore, purchè sia dimostrato il nesso di causalità tra i due negozi, esso è nullo per illiceità da violazione del divieto di patto commissorio.

La prova della simulazione può, peraltro, ex art. 1417 c.c., ha affermato la Corte, essere data anche per testimoni e per presunzioni, poiché si tratta di far valere la illiceità del negozio giuridico.

La pronuncia è conforme all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23617 del 9 ottobre 2017.

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