IL VENDITORE CHE TACE GLI ABUSI SUBISCE INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

Contrattualistica e Compravendita Immobiliare

La Cassazione (sez. II, n. 25139/2026) ha affermato che, accertata l’evizione parziale e la colpa del venditore che ha taciuto l’esistenza di un’ordinanza di demolizione, è il venditore stesso — e non l’acquirente — a dover provare che il danno da quest’ultimo subito non è conseguenza del proprio inadempimento. Il principio di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1176 c.c.), inteso come dovere oggettivo di solidarietà, impone a ciascuna parte di preservare gli interessi dell’altra; la sua violazione può generare di per sé un danno risarcibile.

Allegati:

Invia un'e-mail