LA PROBATIO DIABOLICA DELLA INCAPACITA’ DEL TESTATORE

Successioni e donazioni

L’onere di provare che il testatore, al momento della redazione delle sue ultime volontà, fosse incapace di intendere e volere ex art. 591 comma 2 n. 3) c.c., compete alla parte attrice che impugni per tale ragione la scheda testamentaria.

Non sarà sufficiente poi dimostrare una semplice alterazione delle facoltà psichiche, richiedendosi piuttosto, per l’annullamento della scheda testamentaria, la dimostrazione precisa e rigorosa di una così grave compromissione delle capacità cognitive del testatore, alla data della redazione del testamento, da causarne la incapacità assoluta di determinarsi nonché la incoscienza dei propri atti.

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