Nel preliminare di compravendita la comunicazione di recesso ex art. 1385 c.c. è idonea a risolvere il contratto

Contrattualistica e Compravendita Immobiliare

Il contraente che esercita il recesso chiedendo il versamento del doppio della caparra non può successivamente agire per l'adempimento coattivo del contratto preliminare di compravendita immobiliare

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