EDILIZIA LIBERA: TENDE E PERGOLE

Edilizia ed Urbanistica

OPERE DI PROTEZIONE DAL SOLE (TENDE FISSE, MOBILI, REGOLABILI, PERGOLE, PERGOLE BIOCLIMATICHE)

Ipotesi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/2001(Testo Unico Edilizia)

(D.L. n. 69/2024 conv. in Legge 105/2024, in vigore dal 28/7/2024, c.d. SALVA CASA)

Sono liberamente installabili (senza alcun titolo edilizio) i seguenti manufatti:

  • tende
  • tende da sole
  • tende da esterno
  • tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile
  • tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili

Caratteristiche che devono possedere i suddetti manufatti per essere considerati “edilizia libera”:

  • essere addossati o annessi agli immobili o alle unità immobiliari;
  • essere supportati da strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera che abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;
  • devono rispettare la normativa comunale, se esistente, in relazione alle dimensioni massime consentite.

Distanze dai confini privati:

  • i manufatti suindicati non sono “costruzioni” vere e proprie, e dunque non devono rispettare le distanze civilistiche dal confine tra proprietà private (metri 3 – codice civile; metri 5 – regolamenti comunali) o tra costruzioni (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2023, n. 304; Corte di Cassazione, sez. II, 23 maggio 2019 n. 14092). E’ tuttavia necessario verificare se la specifica normativa comunale preveda una distanza specifica per tali manufatti (che potrebbe essere inferiore a metri 3): in tal caso essa deve essere osservata.

La normativa contenuta all’art. 6 comma 1 lett. b-ter) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), come modificata dal c.d. SALVA CASA, prevale sulle eventualmente più restrittive norme locali che si devono intendere abrogate, in quanto essa ha natura di principio generale valevole su tutto il Territorio Nazionale (legislazione concorrente Stato-Regioni, Corte Costituzionale n. 90/2023).

Il manufatto installato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b-ter) TUE deve essere accatastato, e deve comunque essere coerente e consentito dalle normative antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, relativa all’efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

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