RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: l’acquirente che abbia ricevuto il possesso anticipato del bene deve pagare indennizzo
La Corte di Cassazione, sezione 2, con la sentenza n. 28229 del 24 ottobre 2025, collega l’obbligo di indennizzo agli effetti ex tunc della risoluzione e lo distingue dal risarcimento


